CARRELLI APPENDICE

CARRELLI APPENDICE

Aritcolo

Definizione e informazioni di base 

Il carrello appendice, definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato solo e unicamente al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi. È un rimorchio leggero sprovvisto di targa e con massa massima complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.

Un carrello appendice può circolare soltanto se abbinato ad un autoveicolo (in genere autovettura o autocarro di categoria N1) munito di regolare gancio di traino per cui diventa sua parte integrante e soltanto da questo può essere trainato. Non essendo provvisto di documento per la circolazione le sue caratteristiche tecniche annotate sulla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante. Questa operazione deve essere effettuata presso gli uffici della  Motorizzazione Civile, presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli. Anche in sede di revisione dell’autoveicolo il carrello appendice deve essere sempre presente

Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante anch’essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T. dietro specifica richiesta. L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso.

ECCO ALCUNE INDICAZIONI PER:

ABBINARE UN CARRELLO APPENDICE AD UN AUTOVEICOLO

Per inizializzare una pratica di abbinamento di un carrello appendice è necessaria la seguente documentazione:
– certificato di conformità del carrello (se carrello nuovo);
– una fotocopia della carta di circolazione dell’autoveicolo sul quale il carrello era precedentemente abbinato (se carrello già registrato in precedenza);
Verrà richiesta la compilazione di del form TT2119 a cui si dovrà allegare la documentazione sopra descritta e l’attestazione dei versamenti effettuati. In seguito verrà poi effettuato il collaudo, superato il quale viene rilasciato un permesso provvisorio valido per la circolazione e per il successivo ritiro del duplicato della carta di circolazione, completo dei dati tecnici relativi al carrello appendice.
E’ necessario acquistare anche la cosiddetta targa ripetitrice da applicare , durante la marcia, al carrello e riportante con caratteri autoadesivi ben leggibili il numero della targa del veicolo trainante a cui il carrello stesso è abbinato.

RIMUOVERE UN CARRELLO APPENDICE DAL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Se si intende vendere l’autovettura senza il carrello è necessario procedere alla rimozione del carrello appendice dal libretto di circolazione della stessa, si tratta di un’operazione amministrativa, senza collaudo, a cui fa seguito la ristampa della carta di circolazione dalla quale vengono eliminati i dati tecnici del carrello.
Viene rilasciata comunque una fotocopia della carta di circolazione dell’autoveicolo da far valere come origine in caso di abbinamento del carrello ad un nuovo autoveicolo.

IMMATRICOLARE UN CARRELLO APPENDICE COME RIMORCHIO

E’ un’operazione alternativa all’agganciamento. In questo caso il rimorchio leggero circola provvisto di una sua propria carta di circolazione e può essere trainato da qualsiasi autoveicolo equipaggiato con regolare gancio di traino. I costi stimati per l’abbinamento o l’immatricolazione variano dai 57 euro ai 100 euro.

VERIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CARRELLI APPENDICE

L ‘Art. 205 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada definisce le dimensioni, masse e identificazione dei carrelli appendice come segue:
Comma 1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trattore sono:a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
Comma 2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
Comma 3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.