RIMORCHI – PATENTI E REQUISITI PRINCIPALI

Aritcolo

PATENTI E REQUISITI PRINCIPALI

 Per poter condurre un’auto alla quale è attaccato un rimorchio, il conducente deve essere in possesso di una seguenti patenti: 

  • B (nel caso in cui il peso complessivo dell’unità auto-rimorchio non supera i 3,5 tonnellate)
  • B con codice armonizzato 96 (fino ad un limite massimo di 4,25 tonnellate)
  • BE (fino ad un limite massimo di 7 tonnellate)

Il peso massimo della massa trasportabile da un’auto si trova solitamente indicato nel libretto di circolazione. Questo valore, per il quale si usa il termine specifico di “rapporto di traino”, si calcola sulla base del rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e quella a pieno carico dell’auto motrice. Usando parole più semplici: la massa massima del rimorchio va divisa per la massa massima della motrice. I limiti di questo valore sono i seguenti: 

  • 1 tonnellata, nel caso di rimorchi con freno di servizio e massa sino a 3,5 tonnellate
  • 0,5 – mezza tonnellata, nel caso di rimorchi senza dispositivi di freno

Insieme al possesso di una patente delle tre sopracitate categorie, prima di mettersi in marcia con un rimorchio occorre accertarsi che tutti gli impianti di illuminazione e segnalazione funzionino in maniera adeguata e che gli specchietti retrovisori esterni forniscono una visibilità adeguata, dal momento che il corpo del veicolo in virtù del rimorchio sarà allungato. Gli specchietti non possono, inoltre, sporgere più di 20 cm dal corpo del veicolo.

Occorre inoltre sapere che tutti i rimorchi devono essere immatricolati e possedere una propria targa, anche se si tratta di rimorchi leggeri. I carrelli appendice, pur non avendo una propria targa, devono tuttavia essere dotati di una targa identica a quella della motrice.

Il bagaglio deve essere disposto sul rimorchio in modo tale che non si verifichino spostamenti, che potrebbero inficiare la guida.

I rimorchi destinati al trasporto di un carico superiore alle 3,5 tonnellate, devono essere provvisti di strisce posteriori e laterali retroriflettenti, oltre che di appositi pannelli posteriori.

Sulla parte posteriore dell’autovettura, trainante un rimorchio, vige l’obbligo di porre dei contrassegni indicanti i limiti di velocità massima consentiti, relativi chiaramente a quando si traina il rimorchio.

Il carico di tutti i rimorchi, senza eccezione alcuna, può sporgere solo sulla parte posteriore e non su quella anteriore, e questo solo per un valore massimo di 3/10 (tre decimi, 30%) della lunghezza del rimorchio. Il carico sporgente va obbligatoriamente segnalato tramite un pannello.

Sulle autostrade a tre o più corsie, i conducenti di veicoli con rimorchi devono viaggiare occupando le due corsie più prossime al bordo destro della carreggiata.

Per i rimorchi che trasportano animali vivi valgono le stesse norme vigenti per tutti gli altri rimorchi.

I rimorchi devono obbligatoriamente essere dotati di un freno ad inerzia, che si attiva automaticamente non appena il rimorchio entra in contatto con la motrice.

Tutti i componenti di traino di un veicolo devono essere omologati e soggetti ad una manutenzione regolare.

Tutti i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice. Per essi persiste anche l’obbligo di un’assicurazione extra, che copra eventuali danni causati anche quando stanno fermi.

Nei centri urbani, è vietato staccare il rimorchio dalla motrice durante il parcheggio.

Tutti i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate devono essere sottoposti ad una revisione annuale. Nel caso di un carrello appendice, la revisione deve essere effettuata in contemporanea al veicolo per il quale è stato iscritto nella carta di circolazione, essendo questo tipo di carrello considerato come parte integrante di esso durante la circolazione.

Per quanto riguarda i limiti di velocità, in virtù del fatto che l’unità motrice-rimorchio rientra nella categoria degli autotreni, l’automobile con un rimorchio nella parte posteriore sarà tenuta a rispettare il limite di velocità di 70 km/h sulle statali e di 80 km/h sulle autostrade. Non sottostanno a queste limitazioni di velocità i veicoli con un carrello appendice, per i quali vengono applicati i normali limiti di velocità del veicolo motrice.

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